Green Pass. Dal 6 agosto la Certificazione Verde COVID-19 obbligatoria per ristoranti al chiuso, palestre, cinema, musei, eventi, fiere e cerimonie

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Da domani venerdì 6 agosto, per partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi o competizioni sportive, per entrare in musei, piscine, palestre o per sedersi al tavolo di un ristorante (al chiuso) sarà necessario, prima, mostrare il Green Pass. L’entrata in vigore delle norme che in certi casi rendono obbligatoria l’esibizione del certificato verde, il Green Pass, avviene sulla base del decreto legge dello scorso 23 luglio, il documento sarà obbligatorio ovunque, anche in zona bianca, in certe situazioni.

Ma l’appuntamento del 6 agosto è solo la prima tappa di una serie di misure che il Governo Draghi ha allo studio e ha intenzione di concretizzare da qui a settembre, per rendere più stringente l’uso del certificato verde. Fra i settori ancora in sospeso ci sono i trasporti a lunga percorrenza, la scuola e i luoghi di lavoro. In questi giorni sono in discussione infatti le nuove misure sul Green Pass e per il contrasto al Covid. Facciamo chiarezza quindi, su dove e quando sarà necessaria la Certificazione Verde Covid e su chi e come potrà verificarla.

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Cos’è il Green Pass

La Certificazione Verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione Europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e anche stampabile (su carta), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Quando è richiesto il Green Pass?

La Certificazione Verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici.

La Certificazione Verde dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta ovunque a prescindere dal colore delle zone in cui ci si trova. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

In Europa

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Il Regolamento europeo sulla Certificazione Verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
– aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
– oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
– oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1° luglio.

Fino al 12 agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione Verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.

La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di mettersi in viaggio, bisogna controllare le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

Come ottenere la Certificazione Verde COVID-19

Ottenere la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.
La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento. Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale. Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che comunicati quando è stato fatto il vaccino o il test o è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

È possibile acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito del Governo con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”e l’App IO.

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo si deve mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

In caso non si disponesse di strumenti digitali, è possibile recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista. L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

Chi può e deve verificare e come avviene la verifica

Il processo di verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Quali operatori possono verificare la Certificazione

A. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
B. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
C. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
D. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
E. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita. https://www.dgc.gov.it/web/app.html

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