Ravenna ha un nuovo Regolamento di Polizia Urbana: le norme per l’accoglienza, il decoro e la vivibilità

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È stato approvato ieri 27 ottobre in serata dal Consiglio comunale il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ravenna a cui si stava lavorando da 2 anni. Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza, Alberghini (indipendente), Gardin e Pompignoli (Lega). Si sono astenuti Ancisi (LpRa), Ancarani (FI), Tardi (CambieRà), Maiolini (Misto). Hanno votato contro Manzoli (Ravenna in Comune) e Rolando e Tavoni della Lega (il gruppo del Carroccio si è dunque spaccato). Il precedente Regolamento era risalente al 1925. Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana consta di 41 articoli. C’è una prima parte con 4 articoli che riguardano le DISPOSIZIONI GENERALI, poi abbiamo una seconda parte di 8 articoli che stabiliscono NORME DI COMPORTAMENTO in tema di sicurezza urbana e pubblica incolumità, 5 articoli normano i comportamenti in tema di convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro, altri 8 quelli in tema di pubblica quiete e tranquillità delle persone. Poi abbiamo 7 articoli sulla disciplina delle professioni e delle attività lavorative, tre articoli sulla disciplina delle condizioni di sovraffollamento. Sono quattro invece gli articoli che stabiliscono la PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI. Infine ci sono (articoli 40 e 41) le NORME TRANSITORIE E FINALI.

LA DICHIARAZIONE DEL VICE SINDACO EUGENIO FUSIGNANI

“Finalmente Ravenna si è dotata di uno strumento moderno, per una città accogliente, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. Nello stesso tempo il nuovo Regolamento stabilisce anche quali sono i doveri di tutti per preservare il decoro pubblico e la migliore vivibilità della nostra città.”

IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

Recita l’articolo 1: “Il presente regolamento è uno strumento di promozione della Sicurezza Urbana, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Le azioni di cui al presente regolamento, al fine di favorire il rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, si integrano ad interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all’eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione dei fenomeni antisociali e di inciviltà, alla cui attuazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune, nel rispetto delle competenze e delle funzioni loro attribuite. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2 dell’articolo 158 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.”

Articolo 5 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità: “Il presente regolamento interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c. l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a. e b. che precedono; d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e. i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.”

Articolo 6 – Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano: “Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico è vietato: a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui, soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti; b. compiere atti di pulizia personale esponendo parti intime del corpo; c. passeggiare o intrattenersi, a torso nudo o in costume da bagno, nelle vie o nelle aree pubbliche ad eccezione delle immediate pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici; d. avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci od offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causare molestie alle persone mediante richieste di danaro od offerte di oggetti effettuate in modo insistente; e. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio; f. creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. È altresì vietato ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze… Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere a., b., c., d. ed e. del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e gli oggetti o gli animali utilizzati possono essere vengono sequestrati ai fini di confisca. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera f. del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 400,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.”

Articolo 9 – Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare: “Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato insudiciare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali, come pure elementi di arredo urbano quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette, pensiline di attesa per gli autobus, totem orari autobus, segnaletiche stradali e simili; in particolare, è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente. Al fine di prevenire il danneggiamento e/o il deterioramento è vietato sedersi o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, inferriate ed altri beni pubblici, o anche privati, posti con libero accesso dal suolo publico. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che per i contenuti sono volte a sostenere le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere ed ogni forma di discriminazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 oltre al costo sostenuto per il ripristino e gli oggetti utilizzati possono essere vengono sequestrati ai fini di confisca.”

Articolo 17 – Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio: “Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni, in particolare le norme di cui all’articolo 21 del vigente “Regolamento per la tutela del benessere degli animali” del Comune di Ravenna, nonché quanto previsto dal codice penale e dal codice della strada, la conduzione o l’accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore  a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l’inoffensività altrui dell’animale. In particolare il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane nei luoghi previsti dall’articolo 21 del vigente “Regolamento per la tutela del benessere degli animali” ovvero di presenza di una moltitudine di persone quali le aree di mercato, sagre e fiere così come in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti o degli organi di vigilanza; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Deve essere inoltre garantita la nettezza degli spazi percorsi – ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali, i muri di affaccio degli stabili, dei negozi, portoni, ingressi, portici, colonnati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via – intervenendo, nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero, provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento, delle deiezioni od altre evacuazioni prodotte dall’animale, nonché curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali, muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.”

Articolo 22 – Limitazioni degli orari di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche per gli esercizi pubblici, le attività commerciali ed artigianali: “Ai sensi dell’articolo 50 comma 7ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è vietata, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la vendita, anche per asporto, e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori delle aree appositamente attrezzate dei pubblici esercizi: nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini; nell’area ricompresa all’interno di via Tommaso Gulli, largo Zamenhof, via Eraclea, Via Nicolodi, via Lissa e via Aquileia. Nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini, sono, inoltre, vietate le attività di erogazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate meramente attraverso distributori automatici, senza la stabile presenza di operatori o responsabili nei locali in cui sono collocati i distributori, tali da non consentire alcun controllo sul comportamento della relativa clientela ed utenza. Gli esercizi e le attività soggette a limitazione sono tenute ad informarne la clientela mediante l’esposizione, all’ingresso, di un’apposita cartellonistica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 400,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.”

Articolo 23 – Divieto di consumo di bevande alcoliche contenute in qualsiasi contenitore e di alimenti e bevande forniti in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari atti ad offendere in alcune zone della città o nel corso di particolari eventi: Ai sensi dell’articolo 50 comma 7ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatte salve le aree appositamente attrezzate degli esercizi, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi contenitore, negli spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio della zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini. Chiunque viola le disposizioni le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 200,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.”

Articolo 25 – Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano: “L’Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l’educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione od associazioni hanno l’obbligo di: sensibilizzare gli avventori ed esporre idonea cartellonistica predisposta dall’amministrazione comunale per informare gli avventori sui comportamenti da tenere all’interno ed all’esterno del locale e delle relative sanzioni in cui incorreranno nel casso di inosservanza di tali norme; sensibilizzare gli avventori affinché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti; svolgere adeguata azione informativa all’interno ed all’esterno del locale circa l’entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell’igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all’esterno dei locali o degli spazi di pertinenza; mantenere liberi gli spazi, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, da ogni ingombro e rifiuto collegato con l’attività svolta, e a collocare, durante l’orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento; predisporre, in concomitanza ad intrattenimenti musicali od altre manifestazioni rilevanti, un adeguato servizio di osservazione e vigilanza all’esterno dei locali con il compito di monitorare l’ambiente e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche (Referenti per la sicurezza – street tutor). Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 450,00. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.”

Articolo 29 – Servizi igienici per il pubblico: “Fatte salve le norme sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, gli esercenti i pubblici esercizi e, in generale, le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati al pubblico  alla clientela, hanno l’obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione ed in decorose condizioni di pulizia; i medesimi esercenti debbono inoltre consentirne l’utilizzo a chi ne faccia richiesta, senza subordinare la fruizione all’acquisto di beni o servizi ; i medesimi esercenti debbono, inoltre, consentirne l’utilizzo a chi ne faccia richiesta, senza subordinare la fruizione all’acquisto di beni o servizi, fatte salve le ipotesi in cui tale obbligo, per motivata valutazione del titolare dell’esercizio o attività, comporti un fondato pericolo per il decoro dell’attività, oppure,  quando tale utilizzo interferisca o crei nocumento allo svolgimento dell’attività di impresa. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.”

IL TESTO COMPLETO – Ravenna – Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

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