Tar dell’Emilia-Romagna dà ragione a Ravenna Incoming sui servizi di informazione turistica: l’assegnazione è annullata, il Comune deve pagare i danni

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Il TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Sezione Seconda) si è pronunciato il 21 settembre con un’ORDINANZA sul ricorso proposto dal Consorzio Ravenna Incoming contro il Comune di Ravenna, e nei confronti di Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus, per “l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale in data 23/06/2022, recante l’aggiudicazione alla controinteressata (la Cristoforo, ndr) della gara indetta per l’affidamento dei servizi di informazione e assistenza turistica di base sul territorio”.

Vengono quindi annullati i VERBALI DI GARA del 10/3/2022, del 22/3/2022, dell’1/4/2022 e per “l’accertamento dell’inefficacia del contratto medio tempore stipulato”. Inoltre l’ordinanza condanna il Comune di Ravenna al risarcimento del danno come richiesto da Ravenna Incoming “mediante eventuale subentro nell’esecuzione”. Stabilisce anche che Ravenna Incoming ha diritto di accesso alla documentazione prodotta durante il procedimento della gara e l’annullamento della nota dirigenziale del 21/7/2022 sulla domanda ostensiva.

In altre parole il TAR ha dato ragione e ha accolto il ricorso del Consorzio Ravenna Incoming su tutta la linea.

Nel dispositivo del provvedimento si legge: “Considerato, ad un sommario esame: – che è incontroverso che l’aggiudicataria non abbia prodotto, in allegato all’offerta tecnica, gli accordi di partenariato sottoscritti con realtà operanti nell’ambito della promozione turistica di Ravenna, dei quali ha dichiarato di essere in possesso; – che, rispetto al primo motivo di gravame, la questione verte sull’interpretazione della locuzione “altra documentazione similare”, alternativa a “una lettera di intenti o un documento equivalente sottoscritto anche dalle controparti che comprovi un effettivo impegno giuridicamente rilevante”; – che la stazione appaltante ha valorizzato la semplice attestazione della Cristoforo Coop. Sociale Onlus (riportata a pag. 15 della sua proposta tecnica) la quale dà conto dell’avvenuta sottoscrizione di accordi di partenariato con realtà operanti nell’ambito della promozione turistica; – che la clausola della lex specialis, per quanto aperta, sembra esigere la produzione di un atto dal quale traspaia un vincolo negoziale; – che l’opposta interpretazione depotenzia l’impegno a eseguire prestazioni ritenute qualificanti dall’amministrazione procedente, come tali suscettibili di ottenere un riconoscimento in termini di punteggio; – che l’assunto è corroborato dal tenore letterale del par. 18.1 del disciplinare relativo al criterio F, che fa riferimento alla documentazione similare “… anche relativa a collaborazioni in essere in altre realtà territoriali, tale da dimostrare una effettiva capacità di networking da parte dell’operatore economico e il suo impegno ad attivare ed operare con le medesime capacità per l’appalto in oggetto in caso di aggiudicazione dello stesso”; – che l’ulteriore motivo sarà esaminato in sede di trattazione del merito della causa.”

Il Collegio del TAR poi “condivide, il diritto di accesso agli atti di una gara d’appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza (T.A.R. Puglia Bari, sez. III – ordinanza 14/1/2019 n. 49; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II – 11/9/2015 n. 1467); – che, in proposito, la partecipazione alle gare di appalto comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza e imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici (T.A.R. Molise – 10/10/2019 n. 332, il quale ha specificato che la decisione di affrontare un confronto comparativo all’interno di una gara pubblica implica “una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo …”); – che anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 1/4/2021 n. 2210 ha messo in luce che <<… la partecipazione alle gare di appalto implica la tacita accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio che naturaliter valgono a conformarne l’iter; la decisione di partecipare, indi, implica in nuce e ab initio la volontà di consentire il pieno disvelamento della domanda di partecipazione, delle caratteristiche della offerta formulata e financo di quelli che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali (in quest’ultimo caso, beninteso, allorquando ciò si renda necessario per l’esperimento di un’azione giurisdizionale avverso gli atti della procedura, a mente del citato art. 53 D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 5, lett. a), e comma 6)>>; – che, ove fosse interdetto l’accesso all’offerta tecnica, il concorrente non aggiudicatario non potrebbe in alcun modo prendere cognizione delle ragioni sottese all’attribuzione dei punteggi che hanno permesso di conseguire la prima posizione nella graduatoria finale”.

In conclusione, IL TAR ritiene che “le ragioni di parte ricorrente meritano condivisione; e che deve essere riconosciuto il diritto alla piena conoscenza della proposta tecnica dell’impresa vincitrice”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) accoglie dunque “la domanda cautelare e fissa la data di discussione del merito della causa all’udienza pubblica del 6/12/2022… Accoglie l’istanza di accesso in corso di causa e, per l’effetto, ordina alla Dirigente del Servizio Turismo del Comune di Ravenna di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta (offerta tecnica della controineressata), entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente ordinanza. Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata a corrispondere alla parte ricorrente, in solido tra loro, le spese della presente fase, che si liquidano in 2.000 € oltre agli oneri di legge.”

Questa la camera di consiglio del 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati Ugo Di Benedetto, Presidente, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere e Stefano Tenca, Consigliere, Estensore.

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